Siepe leylandii distanza dal confine
REMETTENDO che sarebbe utile sapere di che tipo di piante è composta sta siepe….MA nello specifico della tue Leylandii…
vediamo…
https://dendrolabs.com/art-892-codice-civile/
NO… in realtà le siepi vanno/possono stare a 50cm con la “base/piede della pianta” (50 cm dal reale confine ovvero dalla rete e non credo dal muretto che la sostiene… E/O anche se tale rete NON È posta a vero confine ma “arretrata”o “sfalsata”di tot. X ..
…..
in questo caso che l’ha posta in luogo diverso/spostato dal vero confine si è fregato una porzione di proprietà o ha fregato una porzione dell’altrui proprietà)
e NO NON POSSONO ESSERE in nessun modo TOCCATE/MANIPOLATE/POTATE/
TAGLIATE/SPOSTATE/raccoglierne eventuali frutti/fatte-prelevate parti (es. per talee ecc) NIENTE…
in quanto le piante, tutte PER INTERO, sono di proprietà privata del proprietario sul cui terreno crescono e insistono le loro radici. ….SONO PER LEGGE un esclusiva proprietà privata….
per chi NON È PROPRIETARIO:
ogni manipolazione di sorta senza preventivi accordi tra le parti (meglio se scritti e depositati avanti a pubblico ufficiale) è REATO anche penale (danneggiamento) taglio per prelevamento di talee (furto)
ogni singola azione “invasiva” senza concordato col proprietario è reato (e/o un illecito sanzionabile) a/e verso proprietà privata.
MA ogni proprietario DEVE manutentare regolarmente e sempre a SUE SPESE le sue piante (sempre salvo accordi con il confinante e sempre meglio se scritti e depositati) a confine o in prossimità del suo confine in modo che
non lo attraversino e che (relativamente alle siepi) non superino i 2,50mt di altezza (ogni regione/provincia/comune ha facoltà di variare con delibere ad hoc le normative quindi è meglio informarsi) e/o che non invadano l’altrui proprietà.
in ogni caso se succedesse e il proprietario “non fa”, il vicino confinante, previo norme di legge, avvisando con due raccomandate AR (meglio spedite da avvocato di fiducia) e dopo averne esplicitato avviso con termine ultimo, potrebbe anche agire in proprio addebitando successivamente le eventuali spese a carico del proprietario delle piante inadempiente…
o, in caso di mancato accordo o di reiterata inadempienza, solo dopo aver adito a vie legali e per successivo assenso al fare accordato da un giudice arbitro o “tribunalizio”.
per tutte le altre situazioni non elencate NON SI POSSONO TOCCARE (ecc ecc) NE LE PIANTE NE I SUOI FIORI NE I SUOI FRUTTI se non sono naturalmente caduti a terra nella propria proprietà (del confinante chiaro) tale divieto è valido anche se le ramificazioni relativi fiori e frutti, di tal pianta , sono oltre il confine del proprietario del terreno su cui crescono (loro e la tal pianta ) . se non naturalmente staccati dalla pianta e/o naturalmente caduti DA SOLI su altrui proprietà.
UTILE???
eccomi …marco.enne sono… a mio parere…e Pvediamo…NO… in realtà le siepi vanno/possono stare a 50cm con la “base/piede della pianta” (50 cm dal reale confine ovvero dalla rete e non credo dal muretto che la sostiene… E/O anche se tale rete NON È posta a vero confine ma “arretrata”o “sfalsata”di tot. X …….e NO NON POSSONO ESSERE in nessun modo TOCCATE/MANIPOLATE/POTATE/TAGLIATE/SPOSTATE/raccoglierne eventuali frutti/fatte-prelevate parti (es. per talee ecc) NIENTE…per chi NON È PROPRIETARIO:ogni manipolazione di sorta senza preventivi accordi tra le parti (meglio se scritti e depositati avanti a pubblico ufficiale) è REATO anche penale (danneggiamento) taglio per prelevamento di talee (furto)ogni singola azione “invasiva” senza concordato col proprietario è reato (e/o un illecito sanzionabile) a/e verso proprietà privata.MA ogni proprietario DEVE manutentare regolarmente e sempre a SUE SPESE le sue piante (sempre salvo accordi con il confinante e sempre meglio se scritti e depositati) a confine o in prossimità del suo confine in modo che
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